Art. 4.
(Istituzione di corsi di educazione civica per gli stranieri richiedenti la cittadinanza italiana).

      1. Sono istituiti appositi corsi di educazione civica finalizzati ad assicurare agli stranieri richiedenti la cittadinanza italiana lo svolgimento di un percorso di inclusione culturale e sociale nel territorio della Repubblica italiana. A tale scopo il Governo è delegato ad adottare, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti una disciplina organica dei suddetti corsi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) i corsi devono incentrarsi sulla conoscenza dei princìpi fondamentali della Costituzione italiana e delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, diritti inviolabili della persona, princìpi di libertà e di uguaglianza, con particolare riguardo al rispetto della parità dei sessi e dell'autonomia delle donne;

          b) l'individuazione delle sedi dei corsi è operata, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a mezzo di un programma, formulato su proposta dei Ministri competenti, sentiti le regioni e gli

 

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enti locali interessati, ovvero su proposta delle regioni, sentiti i Ministri competenti, con indicazione degli stanziamenti necessari per la loro istituzione e realizzazione;

          c) la modulazione della durata e degli orari dei corsi deve tenere conto anche delle esigenze dei lavoratori; a tale fine devono essere previsti corsi da svolgersi nelle ore serali.

      2. La frequenza dei corsi costituisce condizione ai fini della richiesta di concessione della cittadinanza ai sensi della lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituita dall'articolo 3 della presente legge.